2 Principi fondamentali - Historie

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  • Articolo 2 Principi fondamentali

    von Gipo76, angelegt

    Articolo 2. – Principi fondamentali 1. La Casa degli Irochesi è una libera associazione di persone il cui fine è la piena attuazione della democrazia e dei principi costituzionali. L’Associazione intende restituire compiutamente al popolo la sua sovranità (art.1 Costituzione) e perseguire l’uguaglianza dei diritti fondamentali individuali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, attraverso l’attuazione di politiche finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale limitanti la libertà e l’effettiva partecipazione di tutte e tutti alla vita politica, economica e sociale del Paese (art.3 Costituzione). L’Associazione intende concorrere alla determinazione della politica nazionale secondo quanto previsto all’articolo 49 della Costituzione.
    2. I principi fondamentali dell’Associazione sono quelli della Costituzione repubblicana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Universale dei diritti umani. 3. In particolare l’Associazione promuove i valori della democrazia, della legalità e dell'antifascismo, della partecipazione, dell’uguaglianza e delle pari opportunità, della cooperazione, della laicità e della parità fra i generi, della tutela della salute, dello svolgimento delle funzioni pubbliche nell’esclusivo interesse delle cittadine e dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi e le regole dell’etica pubblica e del bene pubblico. 4. L’Associazione riconosce e promuove il pluralismo delle idee, come base del principio democratico che si realizza nel confronto tra diverse opzioni politiche.
    5. L’Associazione si impegna nel riconoscimento, l’affermazione, la promozione e la tutela dei diritti e delle libertà e nel rispetto dei doveri delle persone, sia come singoli sia nella formazioni sociali, secondo valori progressisti e della compatibilità dell’equilibrio ecologico della Madre Terra. Ritiene che i pubblici poteri debbano agire sempre nei limiti imposti dalla progressiva espansione e tutela dei diritti e delle libertà individuali. Rifiuta modelli organizzativi fondati sulla delega senza adeguati controlli e sulla negazione o riduzione dei principi di collegialità e partecipazione.
    6. L’Associazione ritiene che la partecipazione delle persone sia tanto più libera e autentica quanto più è informata e consapevole e pertanto si impegna con tutti gli strumenti nel promuovere un’adeguata formazione e informazione e una partecipazione informata e deliberativa di tutti, in conformità al Regolamento della Partecipazione che sarà in via provvisoria adottato entro sessanta giorni dall’approvazione del presente Statuto. 7. L’Associazione riconosce nelle primarie la modalità privilegiata per l’individuazione delle candidature alle cariche elettive monocratiche o assembleari, secondo le procedure definite da un apposito regolamento da emanare in via provvisoria entro sessanta giorni dall’approvazione del presente Statuto.

  • Articolo 2

    von Gipo76, angelegt

    Articolo 2. – Principi fondamentali 1. La Casa degli Irochesi è una libera associazione di persone il cui fine è la piena attuazione della democrazia e dei principi costituzionali. L’Associazione intende restituire compiutamente al popolo la sua sovranità (art.1 Costituzione) e perseguire l’uguaglianza dei diritti fondamentali individuali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, attraverso l’attuazione di politiche finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale limitanti la libertà e l’effettiva partecipazione di tutte e tutti alla vita politica, economica e sociale del Paese (art.3 Costituzione). L’Associazione intende concorrere alla determinazione della politica nazionale secondo quanto previsto all’articolo 49 della Costituzione.
    2. I principi fondamentali dell’Associazione sono quelli della Costituzione repubblicana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Universale dei diritti umani. 3. In particolare l’Associazione promuove i valori della democrazia, della legalità e dell'antifascismo, della partecipazione, dell’uguaglianza e delle pari opportunità, della cooperazione, della laicità e della parità fra i generi, della tutela della salute, dello svolgimento delle funzioni pubbliche nell’esclusivo interesse delle cittadine e dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi e le regole dell’etica pubblica e del bene pubblico. 4. L’Associazione riconosce e promuove il pluralismo delle idee, come base del principio democratico che si realizza nel confronto tra diverse opzioni politiche.
    5. L’Associazione si impegna nel riconoscimento, l’affermazione, la promozione e la tutela dei diritti e delle libertà e nel rispetto dei doveri delle persone, sia come singoli sia nella formazioni sociali, secondo valori progressisti e della compatibilità dell’equilibrio ecologico della Madre Terra. Ritiene che i pubblici poteri debbano agire sempre nei limiti imposti dalla progressiva espansione e tutela dei diritti e delle libertà individuali. Rifiuta modelli organizzativi fondati sulla delega senza adeguati controlli e sulla negazione o riduzione dei principi di collegialità e partecipazione.
    6. L’Associazione ritiene che la partecipazione delle persone sia tanto più libera e autentica quanto più è informata e consapevole e pertanto si impegna con tutti gli strumenti nel promuovere un’adeguata formazione e informazione e una partecipazione informata e deliberativa di tutti, in conformità al Regolamento della Partecipazione che sarà in via provvisoria adottato entro sessanta giorni dall’approvazione del presente Statuto. 7. L’Associazione riconosce nelle primarie la modalità privilegiata per l’individuazione delle candidature alle cariche elettive monocratiche o assembleari, secondo le procedure definite da un apposito regolamento da emanare in via provvisoria entro sessanta giorni dall’approvazione del presente Statuto.