7 Comitati - Historie

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  • Articoli 7 Comitati

    von Gipo76, angelegt
    1. L’Associazione ha una struttura federale basata su Comitati Territoriali e Tematici.
    2. Ciascuna persona iscritta può afferire a un Comitato Territoriale e a non più di uno. L’adesione ai Comitati Tematici non è invece limitata e viene lasciata libertà all’iscritto di partecipare a quelli di proprio interesse. La scelta dei Comitati ai quali afferire è rimessa alla persona iscritta, che la può compiere all'atto dell'iscrizione o anche in fase successiva. Qualora l’iscritto non operi la scelta del Comitato di appartenenza entro novanta giorni dall’avvenuta iscrizione, viene iscritto d’ufficio al Comitato Territoriale stabilito dal Comitato Organizzativo sulla base di un criterio di prossimità.
    3. All’atto dell'iscrizione si può presentare contestualmente la richiesta di creazione di un Comitato, scegliendone il nome, purché essa sia sottoscritta da almeno altre due persone già iscritte o richiedenti l’iscrizione. Tale richiesta viene valutata dal Comitato Organizzativo che, in funzione dei Comitati Territoriali e Tematici già esistenti, può accettarla o invitare l’iscritto ad aderire a uno o più di questi. Tale decisione deve essere comunicata al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta, pena la decadenza del Comitato Organizzativo . Contro la decisione di non accettare la creazione di un nuovo Comitato, ovvero in mancanza di risposta da parte del Comitato organizzativo entro trenta giorni il richiedente può ricorrere al Comitato di Garanzia. Il Comitato di Garanzia si deve pronunciare sull’accettazione o meno del ricorso, comunicando la decisione al richiedente, entro trenta giorni, decorsi i quali, in mancanza di risposta, il ricorso s’intende accettato.
    4. Ciascun Comitato è composto da un numero di persone iscritte compreso tra tre e cinquanta. Il Comitato Organizzativo può autorizzare, in via transitoria, la presenza di un numero di componenti del Comitato superiore a cinquanta, purché siano in ogni caso salvaguardate le esigenze di collegialità e di funzionalità. Ciascun Comitato svolge in completa autonomia la propria attività, purché non in contrasto con i principi dell’Associazione.
    5. E’ ammessa la presenza di più Comitati, territoriali e tematici, che fanno riferimento, in tutto o in parte, al medesimo territorio, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4.
    6. Il nome di ogni Comitato può essere modificato da un voto a maggioranza semplice del Comitato stesso.
    7. Successivamente all’avvenuta costituzione, il Comitato elegge a maggioranza semplice una persona portavoce, o due portavoce purché di genere diverso, fissando la durata del loro mandato che non può essere in ogni caso inferiore a dodici mesi e superiore a ventiquattro. I portavoce sono rieleggibili, ma dopo la prima rielezione la maggioranza richiesta è dei due terzi degli iscritti. In ogni caso, nella successione nella funzione di portavoce ciascun Comitato promuove l’equilibrio di genere. La persona portavoce decade se una mozione di sfiducia presentata da almeno il dieci per cento degli iscritti al Comitato raccoglie il voto favorevole della maggioranza delle persone iscritte al Comitato stesso.
    8. Il nome della persona portavoce o dei portavoce è comunicato al Comitato Organizzativo immediatamente dopo l’avvenuta elezione.
    9. I portavoce coordinano l’attività del Comitato e svolgono le funzioni di collegamento con l’organizzazione nazionale. Non può assumere la funzione di portavoce di un Comitato né il Segretario né un componente del Comitato Politico o del Comitato Organizzativo o del Comitato di Garanzia.
    10. I Comitati che insistono in una stessa comunità, o in un’area definita, si possono coordinare attraverso un organismo formato dai rispettivi portavoce o loro delegati (“Coordinamento”). Il Coordinamento promuove la definizione di politiche comuni ed il conseguente sviluppo di attività ed iniziative comuni, utilizzando le risorse disponibili con modalità relazionali ed operative stabilite autonomamente, nel rispetto del principio di partecipazione. Delle riunioni del Coordinamento è data pubblicità attraverso la pubblicazione dei relativi verbali. In ogni caso, le deliberazioni a carattere politico sono assunte dall’insieme degli iscritti in Assemblea convocata dal Coordinamento, che può svolgersi anche mediante piattaforma. Gli atti fondamentali relativi alla costituzione ed al funzionamento di ogni Coordinamento sono comunicati al Comitato Organizzativo. I Coordinamenti hanno facoltà di eleggere un coordinatore, scelto a maggioranza semplice fra i portavoce dei Comitati afferenti. La figura di coordinatore non ha valenza di incarichi politici e decisionali, e la sua funzione è limitata a gestire e facilitare le attività del Coordinamento.
    11. I portavoce possono delegare le proprie funzioni ad altri componenti del comitato. Quando la delega determina l’esercizio di diritti previsti dal presente Statuto essa deve essere approvata dal Comitato ed essere comunicata al Comitato Organizzativo.
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    1. L’Associazione ha una struttura federale basata su Comitati Territoriali e Tematici.
    2. Ciascuna persona iscritta può afferire a un Comitato Territoriale e a non più di uno. L’adesione ai Comitati Tematici non è invece limitata e viene lasciata libertà all’iscritto di partecipare a quelli di proprio interesse. La scelta dei Comitati ai quali afferire è rimessa alla persona iscritta, che la può compiere all'atto dell'iscrizione o anche in fase successiva. Qualora l’iscritto non operi la scelta del Comitato di appartenenza entro novanta giorni dall’avvenuta iscrizione, viene iscritto d’ufficio al Comitato Territoriale stabilito dal Comitato Organizzativo sulla base di un criterio di prossimità.
    3. All’atto dell'iscrizione si può presentare contestualmente la richiesta di creazione di un Comitato, scegliendone il nome, purché essa sia sottoscritta da almeno altre due persone già iscritte o richiedenti l’iscrizione. Tale richiesta viene valutata dal Comitato Organizzativo che, in funzione dei Comitati Territoriali e Tematici già esistenti, può accettarla o invitare l’iscritto ad aderire a uno o più di questi. Tale decisione deve essere comunicata al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta, pena la decadenza del Comitato Organizzativo . Contro la decisione di non accettare la creazione di un nuovo Comitato, ovvero in mancanza di risposta da parte del Comitato organizzativo entro trenta giorni il richiedente può ricorrere al Comitato di Garanzia. Il Comitato di Garanzia si deve pronunciare sull’accettazione o meno del ricorso, comunicando la decisione al richiedente, entro trenta giorni, decorsi i quali, in mancanza di risposta, il ricorso s’intende accettato.
    4. Ciascun Comitato è composto da un numero di persone iscritte compreso tra tre e cinquanta. Il Comitato Organizzativo può autorizzare, in via transitoria, la presenza di un numero di componenti del Comitato superiore a cinquanta, purché siano in ogni caso salvaguardate le esigenze di collegialità e di funzionalità. Ciascun Comitato svolge in completa autonomia la propria attività, purché non in contrasto con i principi dell’Associazione.
    5. E’ ammessa la presenza di più Comitati, territoriali e tematici, che fanno riferimento, in tutto o in parte, al medesimo territorio, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4.
    6. Il nome di ogni Comitato può essere modificato da un voto a maggioranza semplice del Comitato stesso.
    7. Successivamente all’avvenuta costituzione, il Comitato elegge a maggioranza semplice una persona portavoce, o due portavoce purché di genere diverso, fissando la durata del loro mandato che non può essere in ogni caso inferiore a dodici mesi e superiore a ventiquattro. I portavoce sono rieleggibili, ma dopo la prima rielezione la maggioranza richiesta è dei due terzi degli iscritti. In ogni caso, nella successione nella funzione di portavoce ciascun Comitato promuove l’equilibrio di genere. La persona portavoce decade se una mozione di sfiducia presentata da almeno il dieci per cento degli iscritti al Comitato raccoglie il voto favorevole della maggioranza delle persone iscritte al Comitato stesso.
    8. Il nome della persona portavoce o dei portavoce è comunicato al Comitato Organizzativo immediatamente dopo l’avvenuta elezione.
    9. I portavoce coordinano l’attività del Comitato e svolgono le funzioni di collegamento con l’organizzazione nazionale. Non può assumere la funzione di portavoce di un Comitato né il Segretario né un componente del Comitato Politico o del Comitato Organizzativo o del Comitato di Garanzia.
    10. I Comitati che insistono in una stessa comunità, o in un’area definita, si possono coordinare attraverso un organismo formato dai rispettivi portavoce o loro delegati (“Coordinamento”). Il Coordinamento promuove la definizione di politiche comuni ed il conseguente sviluppo di attività ed iniziative comuni, utilizzando le risorse disponibili con modalità relazionali ed operative stabilite autonomamente, nel rispetto del principio di partecipazione. Delle riunioni del Coordinamento è data pubblicità attraverso la pubblicazione dei relativi verbali. In ogni caso, le deliberazioni a carattere politico sono assunte dall’insieme degli iscritti in Assemblea convocata dal Coordinamento, che può svolgersi anche mediante piattaforma. Gli atti fondamentali relativi alla costituzione ed al funzionamento di ogni Coordinamento sono comunicati al Comitato Organizzativo. I Coordinamenti hanno facoltà di eleggere un coordinatore, scelto a maggioranza semplice fra i portavoce dei Comitati afferenti. La figura di coordinatore non ha valenza di incarichi politici e decisionali, e la sua funzione è limitata a gestire e facilitare le attività del Coordinamento.
    11. I portavoce possono delegare le proprie funzioni ad altri componenti del comitato. Quando la delega determina l’esercizio di diritti previsti dal presente Statuto essa deve essere approvata dal Comitato ed essere comunicata al Comitato Organizzativo.