13 Norme finanziarie - Historie

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  • 13 Norme finanziarie

    von Gipo76, angelegt
    1. Il finanziamento dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dalle risorse previste dalle disposizioni di legge.
    2. Ulteriori risorse per finanziare l’attività dell’Associazione sono costituite da erogazioni liberali e da qualunque forma di donazione, anche on line, dai contributi delle persone elette, dalle raccolte a progetto, dalla vendita di libri e oggettistica, secondo le modalità stabilite dalla legge e da un apposito Regolamento da approvare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto. Il Regolamento deve in particolare fissare i requisiti soggettivi del donatore, un eventuale tetto massimo alle donazioni e tutte le condizioni necessarie a evitare condizionamenti dell’Associazione.
    3. Una parte delle risorse non inferiore al sessanta per cento deve essere destinata ai Comitati per la loro partecipazione alle campagne nazionali o lo sviluppo dei progetti locali. La suddivisione di tali fondi avviene in ragione del numero di iscritti con diritto di voto registrati per ogni Comitato; per gli iscritti appartenenti a più comitati verrà computato il solo comitato nel quale l’iscritto esercita il diritto di voto. In ogni caso i Comitati trattengono i fondi raccolti direttamente a norma di legge.
    4. Il tesoriere redige il bilancio consuntivo di esercizio dell’Associazione in conformità della normativa sui partiti politici, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dagli Stati generali entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello al quale il consuntivo si riferisce.
    5. Entro il 30 novembre di ogni anno il tesoriere sottopone al Segretario e al Comitato Organizzativo il bilancio preventivo per l'anno successivo. Esso è quindi approvato dagli Stati generali entro il 31 dicembre, che deliberano in quella sede sulla obbligatorietà di sottoporre il bilancio consuntivo successivo a certificazione da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), individuata dal Comitato Organizzativo che pubblica sul sito web dell’Associazione le motivazioni della propria scelta. Essa verificherà in particolare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che li disciplinano. Il giudizio rilasciato sul bilancio di esercizio dalla società di revisione è senza ritardo pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
    6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio sono pubblicati sul sito web dell’Associazione entro quindici giorni dall’approvazione. In un’apposita “sezione della trasparenza” del sito internet sono riportati i dettagli delle voci di bilancio.
    7. Ulteriori norme concernenti anche le modalità di finanziamento delle articolazioni territoriali e la loro autonomia patrimoniale nonché le modalità e le quote di contribuzione finanziaria degli eletti sono stabilite nel Regolamento finanziario immediatamente operativo a seguito dell’approvazione, entro novanta giorni dall’approvazione del presente statuto, da parte del Comitato Organizzativo che lo pubblicherà immediatamente dopo sul sito web dell’Associazione unitamente ad una relazione illustrativa e che dovrà in ogni caso essere riapprovato entro i successivi sessanta giorni dagli Stati generali.
    8. La gestione finanziaria è improntata a principi di trasparenza ed economicità e deve garantire l’equilibrio finanziario e l’equa distribuzione delle risorse in relazione alle esigenze dell’attività politica, in coerenza agli indirizzi politici deliberati dagli Stati generali.