- Nella fase d’avvio, il Segretario, il Comitato Politico, il Comitato Organizzativo e il Comitato di Garanzia sono nominati, in via provvisoria, in sede di atto costitutivo dell’Associazione. Il Comitato di Garanzia provvisorio può essere costituito da tre membri.
- Gli organi provvisori decadono con la costituzione degli organi definitivi e, comunque, decorsi centottanta giorni dalla loro nomina. Entro centottanta giorni dalla data di costituzione dell’Associazione il Segretario provvisorio convoca gli Stati Generali per l’elezione degli organi.
- Entro un anno dalla data di costituzione dell’Associazione è avviata la procedura di revisione del presente Statuto, del Regolamento provvisorio della partecipazione di cui all’articolo 2, comma 6 e del Regolamento delle primarie di cui all’articolo 2, comma 7.
15 Norme transitorie e finali - Historie
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15 Norme transitorie e finali
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