8 Stati Generali
- Gli Stati generali sono composti da tutte le persone iscritte o da loro delegati secondo quanto stabilito nel loro Regolamento, approvato da tutti gli iscritti a maggioranza semplice. Il medesimo Regolamento disciplina le forme di elezione del loro Presidente e l’organizzazione e il funzionamento degli Stati generali stessi. Essi deliberano in ogni caso a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto o il loro Regolamento stabiliscano diversamente.
- Gli Stati generali eleggono il Segretario e gli altri organi nazionali dell’Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.
- Gli Stati generali esprimono l’indirizzo politico del partito attraverso il lavoro dei Comitati e del lavoro di supporto del Comitato Politico e/o del Comitato Organizzativo, discutendo e votando mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal Regolamento adottato dagli stessi.
- Gli Stati generali sono convocati dal loro Presidente almeno due volte ogni semestre, anche mediante riunione telematica attraverso opportuna piattaforma deliberativa on line. In ogni caso a tutte le persone iscritte, individualmente o attraverso il Comitato del quale fanno parte, è assicurata la più ampia partecipazione a tutti i procedimenti decisionali.
- Gli Stati generali sono altresì convocati su richiesta del Segretario o del Comitato Politico, nonché su richiesta presentata da almeno il 6% dei comitati che rappresentino almeno il 3% degli iscritti o comunque un numero di iscritti non inferiore al 10%.