12. Il Comitato di Garanzia
- Il Comitato di Garanzia è composto da cinque persone, di cui non più di tre dello stesso genere. I componenti del Comitato di Garanzia esercitano il loro ruolo a titolo gratuito.
- Tre delle persone componenti il Comitato di Garanzia sono elette fra gli iscritti dagli Stati generali, per un periodo di due anni. Alla scadenza del mandato i componenti del Comitato di Garanzia non sono immediatamente rieleggibili. Ogni iscritto ha a disposizione due voti e risultano eletti i tre più votati, purché almeno uno sia di genere diverso. Se i tre più votati sono tutti dello stesso genere, dopo i primi due è proclamato eletto chi, tra le persone di genere diverso dai primi due, ha riportato il maggior numero di preferenze.
- L’appartenenza al Comitato di Garanzia è incompatibile con la carica di Segretario, e con l'appartenenza al Comitato Politico o al Comitato Organizzativo. Non possono altresì far parte del Comitato di Garanzia conviventi, parenti o affini fino al quarto grado del Segretario o di componenti del Comitato Politico o del Comitato Organizzativo, né i detentori di cariche elettive.
- La candidatura è presentata a titolo individuale e deve essere supportata da almeno il 2% dei comitati che rappresentino almeno l’1% o comunque da almeno il 3% delle persone iscritte.
- I rimanenti due membri sono scelti dai componenti eletti, selezionandoli tra le persone esperte in materie giuridiche, preferibilmente avvocati con almeno tre anni di iscrizione all’albo, professori o ricercatori universitari in materie giuridiche anche a riposo, magistrati di ruolo o onorari anche a riposo.
- I due componenti non eletti del Comitato di Garanzia possono non essere iscritti all’Associazione ma non possono essere iscritti ad alcun partito, né essere parenti o affini entro il quarto grado o conviventi del Segretario o di componenti del Comitato Politico o del Comitato Organizzativo.
- Il Comitato di Garanzia opera, per quanto non direttamente stabilito nel presente Statuto, in base a un proprio Regolamento, approvato all’unanimità dei componenti del Comitato stesso. Le altre decisioni del Comitato sono in ogni caso assunte a maggioranza dei membri.
- Il Comitato di Garanzia vigila sul rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti e sul corretto esercizio delle competenze attribuite agli Organi e avvia d’ufficio o su segnalazione dei comitati procedimenti a carico di chi li viola. Le singole persone iscritte all’Associazione possono richiedere il pronunciamento del Comitato di Garanzia nei confronti di un singola persona iscritta o di un Comitato. Il comitato di Garanzia è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta, pena la decadenza del Comitato stesso.
- Il giudizio si svolge nel rispetto delle regole della trasparenza, del diritto di azione e di difesa, del principio del contraddittorio e della previa contestazione dell’addebito. Esso può condurre a) nei confronti della persona iscritta a: – espulsione ● nei casi di grave o reiterata violazione dei principi fondamentali di cui al presente statuto; ● nei casi di ingiustificato ritardo superiore a un anno nel pagamento della quota di iscrizione ; ● nei casi individuati dal Codice etico; – sospensione ● nei casi in cui essendo in corso un procedimento che potrebbe portare alla espulsione risultino comunque chiari elementi in base ai quali è presumibile che la violazione vi sia stata; ● nei casi di violazione dei principi fondamentali di cui al presente Statuto che non assumano una gravità tale da dare luogo all’espulsione; ● nei casi di ingiustificato ritardo superiore a sei mesi nel pagamento della quota di iscrizione ; ● nei casi individuati dal Codice etico; – censura ● nei casi di ingiustificato ritardo superiore a tre mesi della quota associativa; ● nei casi individuati dal Codice etico; b) nei confronti di un Comitato a: – scioglimento, quando, su iniziativa del Comitato di Garanzia, sia riscontrata una grave o reiterata violazione dei principi fondamentali di cui al presente Statuto o sia accertata la mancata ottemperanza all’invito del Comitato di Garanzia a porre fine alla violazione di altre disposizioni di cui al presente Statuto. c) nei confronti del Comitato Politico o del Comitato Organizzativo a: – scioglimento, quando sia riscontrata una grave o reiterata violazione dei principi fondamentali e di trasparenza di cui al presente Statuto e si sia verificata la mancata ottemperanza all’invito del Comitato di Garanzia a porre fine alla violazione. Lo scioglimento è sottoposto alla ratifica degli Stati generali, che lo approvano a maggioranza dei votanti, purché superiori al 50% degli aventi diritto.
- Entro quarantacinque giorni dal suo insediamento il Comitato di Garanzia, avvalendosi eventualmente della consulenza di esperti in materia, elabora una proposta di Codice etico che sarà sottoposta all’approvazione degli Stati generali che deliberano in via definitiva a maggioranza degli iscritti entro i successivi trenta giorni.